15 Dic Art. 158 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:52h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione III – Disposizioni relative al libro iii
Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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