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Art. 156 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 156 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
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