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Art. 146 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 146 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell’articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l’indennità stabilita dal primo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[ABROGATO] – Note non presenti
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