Avvocato.it

Art. 118 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 118 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze